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martedì 24 gennaio 2017

La giovane economista lucana Antonella Lucia Teora vince il contest internazionale “FS Competition” delle Ferrovie dello Stato

1Si è tenuto a Roma il “Recruiting Day” delle Ferrovie dello Stato, per l’assunzione dei diciotto migliori giovani laureati in Economia od Ingegneria, nell’ambito del contest internazionale “FS COMPETITION”. Partendo dagli oltre 3000 iscritti alla data del 21 settembre (termine di scadenza del concorso), sono stati  selezionati, in primis, 60 candidati i quali, poi, si sono sfidati nella due giorni romana in “real time” per scegliere in un colloquio one-to-one, molto selettivo, i diciotto giovani laureati da ingaggiare nei quadri dell’area tecnica delle FS Italiane. E qui la nostra corregionale Antonella Lucia Teora, nata a San Fele 24 anni fa, grazie al suo brillantissimo curriculum (Laurea triennale all’Unibas con 110, lode e plauso; laurea specialistica in Economia aziendale, conseguita il 21 luglio 2016, alla “Sapienza” di Roma, con 110 e lode; tutor a studente universitario disabile, vari stages e tirocini presso aziende private ed enti pubblici) e alle sue ottime capacità di eloquio, ha fatto la differenza ricevendo, a tempo di record, la lettera d’ingaggio dallo staff del prestigioso marchio italiano. E, incredibile ma vero,  è già in servizio! Sembra una favola moderna, nell’epoca della meritocrazia inversa e della massima … disoccupazione giovanile, invece è una piacevole realtà. Un traguardo più che meritato, ove si consideri che la dr.ssa Teora, già nel 2014, all’Università della Basilicata aveva sbalordito tutti con una tesi intitolata “La resilienza del settore vitivinicolo in Basilicata”, spiegando in parole semplici che: “La resilienza è la capacità di un sistema, di un’organizzazione, di una comunità o di un individuo di creare, alterare e implementare nel tempo molteplici azioni adattive al fine di affrontare cambiamenti imprevisti.” Invece, nella tesi di laurea magistrale discussa alla “Sapienza” di Roma, il 21 luglio, intitolata “Un’applicazione del Three Factor Model al mercato italiano e valutazione del Carbon Risk”, la bellissima dr.ssa Teora, davanti al relatore, prof. Stefano Fontana, e alla correlatrice, prof.ssa Daniela Coluccia, ha discettato di “Metodi di Asset Pricing”, “Applicazione del Three Factor al modello italiano”, “Rischio emissioni inquinanti”etc. Chi ha avuto la fortuna di assistere alla sua brevissima “performance” ha potuto apprezzare il linguaggio forbito, tecnicamente settoriale,  della splendida ragazza nel trattare un argomento ostico e complesso come quello dell’Economia contemporanea, nell’epoca della globalizzazione totale, con tutte le implicazioni sul piano umano, sociale, etico, ambientale etc. In una fase delicatissima in cui le nostre banche (si fa per dire) rischiano il fallimento per cattiva gestione, rischio di inesigibilità dei crediti ecc., è quanto mai opportuno farsi una seppur minima cultura finanziaria perché, come dice la nostra economista nella sua introduzione: << Il costo del capitale azionario rappresenta un tema da sempre centrale nella finanza aziendale. (…) La stima di questo costo ricopre un ruolo importante nella finanza d’impresa, in quanto rappresenta la redditività minima richiesta da un azionista in base al profilo di rischiosità del proprio investimento. Rappresenta quindi il costo-opportunità dell’investimento. (…) Il Capital-asset Pricing Model (CAPM) è un modello che si basa proprio sull’analisi del rischio-rendimento, con a base diverse assunzioni, che in molti casi risultano lontane dalla realtà.>>
L’esposizione di concetti economici continua, poi, citando studi scientifici che, tanto per cambiare, criticano questo metodo, identificando “altre variabili che potrebbero influire sui rendimenti dei titoli azionari”. E’ il caso di Fama e French che “sviluppano il Three Factor Model (3 FM), inserendo nel modello, oltre al premio per il rischio di mercato, altri due fattori di rischio: il rischio dimensione e il rischio Distress.    Le analisi empiriche svolte dai due autori dimostrano come il modello a tre fattori riesca a spiegare meglio i rendimenti di titoli azionari. (…) In Italia sia il CAPM che i modelli di Pricing in generale hanno trovato scarsa applicazione in letteratura anche a causa della ridotta dimensione del mercato italiano. (…) Uno degli obiettivi della tesi è l’applicazione del modello di Fama e French al mercato  azionario italiano e il confronto con il Capital Asset Pricing Model, al fine di capire se il primo spiega meglio i rendimenti delle azioni rispetto al secondo.>>  La sensibilità verso i problemi ambientali non poteva certo far dimenticare alla dr.ssa Teora il fattore “Emissioni inquinanti” prodotte dalle industrie, che << hanno portato alla implementazione di meccanismi con il fine di ridurre le emissioni di gas serra.>> A questo proposito l’autrice cita il meccanismo perverso denominato “Emission Trading Scheme” messo in atto dal Protocollo di Kyoto, consistente nella possibilità di vendere quote di emissioni di CO2 (anidride carbonica) attraverso un mercato regolamentato. Sembra uno scherzo, ma scherzo non è: infatti, le imprese ed i Paesi che avranno un surplus produttivo di questo gas altamente inquinante potranno venderlo e conseguire un extra-profitto o, se in deficit, acquistarlo. Sentite questa: il prezzo delle quote di CO2 è stabilito con i normali meccanismi di mercato, attraverso contrattazione di borsa, ed è quindi soggetto alle fluttuazioni di mercato in relazione alla domanda e all’offerta del momento, che a loro volta sono influenzate da decisioni di tipo economico, politico, ambientale etc.  In ultima analisi, dalla lettura di questa tesi, molto articolata, ricca di grafici esplicativi, formule matematiche complesse ma ben tradotte in linguaggio accessibile, dimostrazioni empiriche basate fondamentalmente sull’explanatio per argum
enta exemplarum, emerge la profondità degli studi compiuti, l’ampiezza numerica e qualitativa dei testi consultati e la passione con cui la bravissima Antonella Lucia è riuscita, attraverso un registro linguistico di livello medio-alto, a rendere più semplice e meno arido il linguaggio spesso astruso, criptico ed incomprensibile dell’economia. Si dice spesso che bellezza ed intelligenza non vanno mai di pari passo. La smentita è servita! Ad maiora!
prof. Domenico Calderone

lunedì 16 gennaio 2017

Linea diretta con…Oggi leggo…


Ogni giorno la possibilità di scegliere una testata diversa, oppure, di leggere tutto, in una overdose di informazione. Tutti i loghi delle testate rimandano al sito con gli aggiornamenti in tempo reale. Le foto di apertura in home page sono, quasi tutte, tratte dal fantastico archivio di immagini d’epoca Getty Images

domenica 8 gennaio 2017

Lucani in Svizzera, Ticchio scrive ai politici lucani


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  •  Ai Senatori e Deputati eletti in Basilicata
                                                                                   
  •  Al Presidente Pittella e Giunta Regionale
                                                                                    
  •  A tutti i Consiglieri Regionali
                                                                                     
  • Al Presidente Adduce e Direttivo Anci
                                                                                
  • E.P.C. Alla Stampa Regionale
     
    Oggetto: desertificazione della nostra amata Regione Basilicata
    Autorità Lucane a tutti i livelli indicate in indirizzo, alla vigilia della riapertura di tutte le sedi Istituzionali è opportuno fare un po` il punto sul futuro della nostra regione e dei tanti Comuni a rischio estinzione. Chi meglio di voi/noi tutti, che siamo i rappresentanti leggittimi del popolo Lucano dentro e fuori i confini siamo chiamati alla risoluzione dei problemi della nostra Comunità. Per queste festività, natalizie e fine anno molti di noi sono venuti a trascorrere questi giorni di festa in Basilicata, compreso il sottoscritto,  a San Fele. Ahimé la desertificazione sopra menzionata, in questi quattro mesi, da agosto a dicembre ha fatto un balzo in avanti spaventoso. Un conto é leggere i dati sulla stampa,  un conto è viverla dal vivo, se in breve tempo non ci inventiamo delle soluzioni, i Comuni a rischio si estingueranno veramente del tutto.  A questo proposito l’appello stringente va ai Senatori e Deputati eletti in Basilicata, di maggioranza e di minoranza, smettetela di farvi la guerra e concentratevi uniti, su come risalire la china di una regione ferita a morte. Per dare linfa a tutti i Comuni Lucani, ma soppratutto ai Comuni interni e di montagna, la prima cosa da fare in Parlamento è proporre di diminuire, se non addirittura azzerare le tasse sulle piccole e medie imprese. Oggi, da un commerciante o un artigiano di questi nostri Comuni con qualsiasi attività, non si puo` pretendere che paghi le stesse tasse di un suo simile di Napoli, Roma, Firenze, Torino, Milano. Per dare linfa a questi nostri Comuni, tutti insieme, chiedo/chiediamo a voi nostri rappresentanti di maggioranza e minoranza, fate questo primo passo subito a livello parlamentare, uniti, non singoli e sparpagliati, come purtroppo è accaduto fino ad oggi. I passi successivi sono i collegamenti e i servizi, altrimenti si rimane tagliati fuori da tutto e da tutti. Un esempio su tutti, la ristrutturazione del servizio postale, se si dovesse dar seguito a questa ristrutturazione è la fine di un sogno. Cari Parlamentari, caro presidente Pittella e Consiglio regionale al completo, caro presidente Adduce e Consiglio direttivo Anci, se su questo tema non si interviene con convinzione, con le Istizuzioni preposte, é una sconfitta totale per tutti, in primo luogo per voi che ci rappresentate a tutti i livelli. Personalmente, come a tanti altri cittadini Lucani dentro e fuori i confini, la domanda sorge spontanea:  con le potenzialità che la natura ci ha messo a disposizione, come può la Basilicata, trovarsi in uno stato comatoso come quello attuale. Sotto tutti i punti di vista, mi chiedo, chiediamoci tutti,  dov’è che  come Istituzioni e Popolo Lucano sbagliamo. Se tutti ci fermiamo e riflettiamo un attimo, tutti ci accorgiamo, che con le risorse che la natura ha riservato alla nostra regione, oggi dovrebbe essere la Svizzera dell’Italia, invece ci troviamo ad essere una regione povera. Su questa triste riflessione  un mio amico direbbe ‘come si può non essere amareggiati, quando sotto gli occhi di noi tutti è vivo questo scempio’.  A questa domanda è opportuno che come nostri rappresentanti a tutti i livelli, vi sollecitate a darmi/darci una risposta plausibile e veritiera. Andare avanti in questo modo, non è piu` accettabile.
    Ticchio Giuseppe componente del direttorio della Federazione Lucana in Svizzera.
  • LINK     http://consiglio.basilicata.it/consiglioinforma/detail.jsp?otype=1120&id=3380126&value=informa#.WHL7DKRd7IU                                                                             

sabato 7 gennaio 2017

SAN FELE:< Anno 969 d.C.- Anni 1886 e seguenti>



Anno 969 d.C. Ottone I di Sassonia, dopo la vittoriosa battaglia di Bovino, fa costruire su una delle tre cime che sovrastano la Valle di Vitalba, e precisamente su quella centrale, che da allora si chiamerà Monte Castello, un fortilizio con funzione di avvistamento e difesa contro i Bizantini. E’ nata San Fele, ovvero il Castrum Sancti Felicis.
Che sia stato l’imperatore sassone a costruire la rocca, e non Federico II come vogliono altri, può essere confermato dal fatto che, in occasione della numerazione civica del 1908, venga assegnato, fra i luoghi da censire, la Rampa di Ottone I, corrispondente all’attuale via Francesco Stia.
Il none dato al Castrum, “San Felice”, spiegato con la probabilità che i costruttori fossero Venosini, devoti di quel santo vescovo africano di Tripoli martirizzato a Venosa sotto Diocleziano. Thumbnail image
Preesistente alla Rocca era pure la Contea di Armatiedi o Armaterra, che si vantava di un castello, ora ridotto a pochi ruderi, perché distrutto nel 1431 dal conte di Sant’Angelo dei Lombardi, Giovanni Zurlo. In contrada Masone era già un castello ed un altro in contrada Valvano, appunto dei Conti Balban, che tanta parte avranno nella storia dell’Abbazia di Santa Maria di Pierno.
Anno 1020: Enrico II di Baviera, detto il Litigioso, essendosi opposto al nuovo imperatore Ottone II, vinto e relegato nel Castrum Sancti Felicis per breve tempo, liberato diverrà re di Germania, ma soprattutto egli è il padre dell’imperatore Enrico II ovvero S. Enrico.
Anno 1022: l’imperatore San Enrico visita il Castrum con il Patriarca di Aquilonia, l’arcivescovo di Colonia, l’arcivescovo di Milano, Eriberto di Intimiano, e numerosi Vescovi, Conti, Marchesi e Baroni.
Anno 1036: come conseguenza delle lotte tra l’arcivescovo di Milano e i Valvassoridi, alcuni milanesi sono confinati proprio a San Fele, liberati da Corrado II, essi restano a San Fele, a causa dell’epidemia che interessava Milano, imparentandosi con donne della vicina Vitalba, saranno queste le prime famiglie del paese: Faggella, Ruggiero, Tomasulo, Russino, Mazzia, Muccia.
Anno 1041: i Normanni si stanno affermando nell’Italia meridionale, è con loro il sanfelese Ardoino, uno dei milanesi non rientrati nella propria città, che in premio otterrà il titolo di Signore di San Fele. Nasce così la Baronia, i successori saranno Pietro, Giazzolino e Tancredi.
Annno 1090: la malaria, che miete vittime nella vallata sottostante, spinge gli abitanti di Vitalba a cercare rifugio nella vicina altura ed a popolare il borgo. Sorge la prima Chiesa, dedicata a San Nicola (oggi facciata del palazzo Frascella) e successivamente quelle di San Vito e Sant’Eustachio (scomparse) e quella dell’Addolorata.
Anno 1121: San Guglielmo da Vercelli fonda la Chiesa di Pierno.
Anno 1128: i Papi osteggiano i Normanni e lo scontro armato fra Ruggiero II e Onorio II si conclude con i primi accordi di pace stipulati ad Montem Sancti Felicis, cioè sulla Rocca.
Anno 1131: lotte fra Ruggiero II e i Principi normanni appoggiati dai Papi, nuovi flussi verso il Castello a causa delle devastazioni di Vitalba. Gilberto de Balban conquista la rocca; pace fra Ruggiero II e Papa Innocenzo II.
Anno 1189: Gilberto II de Balban, amplia la Chiesa di San Guglielmo, i lavori terminano nell’anno 1197.
Anno 1197: inizia la dominazione Sveva nel Meridione d’Italia
Anno 1224: nella neo fondata Università di Napoli vengono chiamati ad insegnare Giordano da San Fele ed il clericus Giovanni di Armaterra.
Anno 1240: il castello di San Fele dventa uno dei soli quattro Castelli Curiali di tutto il Meridione d’Italia.
Anno 1253: Enrico il minore, figlio di Federico II, è dal fratello Corrado, nuovo imperatore, mandato prigioniero nel Castello di San Fele e fatto uccidere per mano del Castellano Giovanni Moro.
Anno 1266: Carlo d’Angiò è il nuovo Re di Napoli, malumori per tassazioni e vessazioni, per cui diffuso banditismo e San Fele ridiventa Feudo affidato a Giovanni Gaulard, Drogone di Beaumont, Guglielmo di Melun, per ritornare poco dopo alla Regia Curia.
Anno 1270: il re Carlo d’Angiò fa provvedere ad ulteriori fortificazioni del Castello
Anno 1273: ribellione di Bartolomeo de Ruggiero contro la tassa maritale ed il tentativo di stupro della figlia. Uccisione di soldati francesi e fuga di tutti i cittadini nel Bosco di Santa Croce contro l’Editto di sterminio emanato da Carlo d’Angiò: è il così detto Vespro della Valle e il momento della Piccola Repubblica di Santa Croce.
Anno 1274: il 15 agosto i sanfelesi, perdonati, ottengono che la firma del provvedimento sia, dai messi del re Carlo, apposta in Pierno, ai piedi della Vergine, da ciò la solenne celebrazione dell’Assunta a Pierno il 15 di ogni agosto.
Anno 1284: San Fele, Armaterra e Vitalba diventano un sol Feudo.
Anno 1382: la regina di Napoli, Giovanna, e il marito Ottone di Brunswick sono prigionieri nella Rocca.
Anno 1416: Ser Gianni Caracciolo, Gran Siniscalco del Regno, e la sua famiglia governeranno San Fele fino all’anno 1487.
Thumbnail imageAnno 1438: la Valle è schierata con gli Aragonesi; Antonio Caldora, capitano di ventura al soldo di Renato d’Angiò, bombarda e distrugge il Castello, altrimenti imprendibile.
Anno 1456: un terribile terremoto distrugge la Chiesa di Pierno.
Anno 1487: San Fele torna alla Regia Curia, in occasione della seconda congiura dei Baroni contro gli Aragonesi.
Anno 1502: gli Spagnoli scendono alla conquista del Regno di Napoli; San Fele, con Ascoli, Atella e Labriola diventa Feudo del Vice re di Napoli, Guglielmo Cialone Principe d’Oranges, e poi per la fellonia di questi, nell’anno 1532, è data in feudo da Carlo V ad un suo generale, il Principe Antonio de Leyva. E’ questa famiglia a provvedere, nell’anno 1551, alla ricostruzione e all’ampliamento della Chiesa di Pierno, e nel frattempo, nel 1514, dichiarata Abbazia dal Papa Leone X.
Anno 1514: inizia la costruzione della Chiesa Matrice “Santa Maria della Quercia”, i lavori saranno ultimati nell’anno 1584.
Anno 1555: costruzione della Chiesa dell’Annunciata
Anno 1603: il feudo è dai Leyva venduto ai Grimaldi.
Anno 1613: i Doria acquistano il feudo e saranno Signori di San Fele fino al 1811.
Anno 1627: costruzione della Chiesa di Santa Lucia.
Anni 1502-1734: numerosi terremoti, frane, carestie e pestilenze nonché l’esosità della tassazione, comportano l’emigrazione all’interno del regno ed un diffuso fenomeno di banditismi; nel frattempo, sul finire del 1600, nasce l’Università, successivamente sarà il Comune, e con essa i Baroni e i Principi lasciano il posto alle nuove classi emergenti dei Civili, fra i sanfelesi più illustri del periodo: Padre M° Giovanni Battista Guglielmo Leone.
Anni 1735-1860: il Regno dell’Italia Meridionale passa ai Borboni; verso la metà del 1700 il numero degli abitanti cresce e con esso le attività, tra cui la lavorazione della lana grezza grazie alla costruzione di Valchiere.
Anno 1759: la Chiesa Matrice si amplia con l’aggiunta delle navate, delle cappelle laterali e della cupola di scuola vanvitelliana.
Anno 1799: l’Università di San Fele è fra le prime ad innalzare l’Albero della Libertà della rivoluzione napoletana.
Anno 1800: il 9 Ottobre nasce, da Giovanni Battista de Jacobis e Giuseppina Muccia, Giustino Sebastiano Pasquale, Missionario in Terra d’Africa, morto nella Valle di Alighediè il 31 luglio 1860 e proclamato Santo il 26 ottobre 1975.
Anni 1861-1863: all’Unità d’Italia segue il periodo del Brigantaggio, al quale San Fele partecipa con alcuni suoi capibanda.
Anni 1886 e seguenti: frutto macroscopico dell’Unità sarà il fenomeno preminente e devastante dell’emigrazione di massa causando un calo demografico del paese dai 12000 abitanti del secondo ‘800 ai 3000 attuali.


lunedì 2 gennaio 2017

Debiti fuori bilancio senza limiti al comune di Rapolla


<... tra i comuni lucani più indebitati, fanno peggio solo Barile, Francavilla in Sinni e San Fele>

"Non si smentisce la gestione allegra, superficiale e sbagliata dell'Amministrazione comunale di Rapolla. 
Nella relazione al bilancio del Revisore dei Conti, il Comune del Vulture ha un milione e mezzo di euro di debiti fuori bilancio, pari a 360 euro per ogni residente, neonati compresi.
Tale situazione offre a Rapolla un triste quarto posto nella classifica della regione Basilicata, tra i comuni lucani più indebitati, fanno peggio solo Barile, Francavilla in Sinni e San Fele (la classifica è riferita all’anno 2014 l’ultima disponibile)". 
Lo comunicano in una nota alla stampa il gruppo Attivisti 5 Stelle Rapolla. 
"I debiti fuori bilancio - spiegano i pentastellati - sono dovuti a contenziosi, urgenze o altro che il Comune non ha ancora pagato, debiti che qualcuno prima o poi dovrà pagare. 
I contenziosi e le pendenze nei confronti del Comune di Rapolla - aggiungono - non sarebbero finiti e i debiti potrebbero essere addirittura più alti, tant'è che il Revisore dei Conti, nella sua relazione, consiglia all'Amministrazione di munirsi di 'accantonamenti per rischio da soccombenza da contenzioso'.
Un rischio che la comunità rapollese vive inconsciamente, una realtà sottaciuta che ha poco rilievo nel dibattito pubblico, ma che potrebbe incidere fortemente sulle casse del Comune e quindi sulla possibilità o meno di offrire servizi migliori o peggiori ai cittadini. 
Un grosso contenzioso - sottolinea il gruppo Attivisti 5 Stelle Rapolla - si è già presentato nelle finanze comunali di qualche anno fa. Si tratta di un Lodo Arbitrale del 2012 che vide soccombere il Comune per 320mila euro. Una vicenda, con risvolti in giallo, tuttora in corso, con esborsi di 9mila e 500 euro al mese ad una nota ditta locale. 
E’ improbabile migliorare una condizione debitoria consolidata, costantemente appesantita e mai seriamente affrontata - sottolineano gli attivisti pentastellati di Rapolla - . Ci auguriamo che nell’approvazione del bilancio comunale di fine anno, l’Amministrazione segua scrupolosamente le raccomandazioni del Revisore dei Conti ed eviti la creazione di altri debiti accendendo nuovi mutui. 
Il sindaco e gli amministratori - concludono - dovrebbero sapere che i debiti condizionano fortemente l'erogazione dei servizi ai cittadini, che sono già limitati a causa dei tagli dal governo centrale, e penalizzano le politiche sociali e culturali del Comune. Inoltre mettono una seria ipoteca sul futuro della nostra piccola comunità".

LINK  http://basilicata.basilicata24.it/lopinione/interventi-commenti/debiti-bilancio-comune-rapolla-22807.php

domenica 1 gennaio 2017

Il riconoscimento dell’handicap ai fini delle agevolazioni lavorative



La legge 104/92: “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 3 individua i soggetti aventi diritto. In particolare:
  • l’art. 3 - comma 1 definisce persona handicappata "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
  • l’art. 3 - comma 3 definisce la situazione di handicap grave che si configura "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
Il certificato di handicap (art. 3 – comma 1) è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni lavorative. In base all’art. 21 della legge 104/92, la persona handicappata, anche senza connotazione di gravità, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
  • scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
  • precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Questa agevolazione opera solo nel campo della Pubblica Amministrazione

Il certificato di handicap grave (art. 3 – comma 3 ) costituisce un requisito necessario per accedere alla fruizione delle agevolazioni lavorative previste in particolare dall’art. 33 della legge 104/92, ma anche da altre più recenti normative. Le agevolazioni per cui è indispensabile il riconoscimento di handicap in situazione di gravità sono:
  • prolungamento del congedo parentale per la durata di tre anni fino all’8° anno di età del bambino per il genitore che assista il figlio portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • permessi lavorativi per il lavoratore portatore di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • trasferimento di sede e/o scelta della sede di lavoro più vicina per il lavoratore disabile e per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • congedo straordinario retribuito di due anni fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (coniuge, figlio, fratello e/o sorella, genitore, parente o affine entro il terzo grado) portatore di handicap in condizioni di gravità.
Si sottolinea che la certificazione di handicap e di handicap grave è solo uno dei requisiti per godere delle agevolazioni: devono sussistere altre condizioni specificamente richieste per usufruire di ogni singola facilitazione.
L’accertamento viene effettuato dalle stesse commissioni mediche che operano presso l’Azienda USL per il riconoscimento dell’invalidità civile (Legge n. 295/1990) integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare (Legge n. 104/92 – art. 4). Inoltre, dal 1° gennaio 2010 le commissioni sono integrate da un medico dell’INPS per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
Tale norma ha anche attribuito all’Inps il compito di convalida definitiva dei verbali che, precedentemente era di competenza delle Commissioni Mediche di Verifica presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Eccezioni 
Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 – comma 3 della Legge n. 289/2002 - finanziaria 2003 e Circolare INPS n. 128/2003). Si tratta di un'opportunità importante per le persone con sindrome di Down che  possono essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dalle Commissioni dell'Azienda Usl, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra. Si precisa che il "cariotipo" è l'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona.

Anche i grandi invalidi di guerra e per servizio  sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92 e non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge (articolo 38 - comma 5 della Legge n. 448/1998 e Circolare INPS n. 128/2003).

Si precisa che questa agevolazione spetta ai grandi invalidi di guerra titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra e ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata, a causa di lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, non agli altri invalidi con minorazioni meno gravi.
Nota:
(Si tratta dei soggetti di cui all'art. 14 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati con lesioni ascritte alla prima categoria delle tabelle annesse al medesimo testo unico sulle pensioni di guerra.)

La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Diritto di precedenza per l’accertamento di handicap 
Per le persone affette da patologie oncologiche la normativa prevede un procedimento più breve per l’accertamento dell’handicap. Infatti, in questo caso, la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l’interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 – art 6 – comma 3/bis). Nella norma si specifica che “Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”, fatta salva la facoltà della commissione medica di verifica che ad oggi, opera presso l’inps, di sospendere gli effetti del giudizio fino all'esito di ulteriori accertamenti.
La stessa procedura abbreviata è prevista per le persone affette dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Circolare Inps n. 131/2009).

Si ricorda che
  • non rientra tra i compiti della commissione la concessione dei permessi e congedi che devono essere richiesti all’inps per i dipendenti delle aziende private e direttamente al datore di lavoro per i dipendenti pubblici, a seguito del  riconoscimento di handicap grave;
  • la commissione ha il compito di accertare la minorazione, le difficoltà, le necessità dell’intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua. Si tratta di una valutazione globale che deve essere effettuata con parametri qualitativi e non quantitativi. In sostanza, la normativa non affida alla commissione la prerogativa di attribuire un valore numerico alla condizione di portatore di handicap (una percentuale oppure la dicitura superiore - inferiore ai due terzi);
  • le certificazioni di handicap o handicap grave non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciate anche agli invalidi del lavoro, per servizio, agli invalidi di guerra e alle vittime civili di guerra.
Infatti,  l’accertamento per il riconoscimento di persona in situazione di handicap è un accertamento diverso da quello dell’invalidità civile anche se possono essere richiesti contemporaneamente.
La differenza tra un accertamento e l'altro è fondamentale:

Lo stato di handicap considera l'incidenza del danno nella vita di relazione della persona e la difficoltà d'inserimento nel contesto sociale. Esprime la condizione di svantaggio sociale conseguente a una menomazione o a una disabilità che limita o impedisce l’adempimento del ruolo che normalmente la persona svolge in relazione all’età, al sesso e ai fattori socioculturali.

L'invalidità civile prende in esame le minorazioni congenite ed acquisite di carattere fisico, psichico e sensoriale quantificandole in una misura percentuale che determinerà l’eventuale riconoscimento di provvidenze economiche e/o di altri benefici.

La situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

E’  per questo motivo che, a volte, anche in presenza di una invalidità inferiore a quella totale, può essere riconosciuto l’handicap in situazione di gravità.
L’accertamento di handicap può essere richiesto anche in assenza del riconoscimento di invalidità.

Accertamento provvisorio
La normativa prevede la possibilità di richiedere un accertamento provvisorio di handicap grave per fruire delle agevolazioni lavorative in attesa che l’apposita commissione  si pronunci.
Il decreto-legge n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni)  ha introdotto importanti novità sull’accertamento provvisorio con modifiche al Decreto Legge n. 324/93 che prevedeva:  “qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro 90 giorni  dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato”. Prevedeva, inoltre che la commissione medica dovesse pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il decreto-legge n. 90/2014 riduce da 90 a 45 giorni il tempo per richiedere la certificazione provvisoria dello specialista ed utilizzarla per usufruire delle agevolazioni lavorative e da 180 a 90 giorni il tempo in cui la commissione di accertamento deve pronunciarsi.
Inoltre autorizza le stesse Commissioni di accertamento a rilasciare, al termine della visita, il certificato provvisorio, su motivata richiesta, sempre finalizzata alla fruizione delle agevolazioni lavorative. La  validità del certificato provvisorio viene estesa, oltre che alle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge n. 104/92, anche a quelle dell’art. 21 relative alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro per i dipendenti pubblici, e ai congedi straordinari retribuiti di due anni  previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.

Si ricorda che l’accertamento provvisorio rilasciato dallo specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, come prevede la nuova normativa,   è valido fino all’emissione dell’accertamento definitivo così come il certificato provvisorio rilasciato dalla stessa commissione.

Per le persone affette da patologie oncologiche e dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l’interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 – art 6 – comma 3/bis e Circolare Inps n. 131/2009). In questo caso appare ovvio, anche se non specificato dalla legge, che la certificazione provvisoria,  potrà essere richiesta dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda.

La circolare INPS n. 127/2016 ribadisce che l’accertamento provvisorio rimane efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione.
Il lavoratore è però tenuto a rilasciare una dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite. Anche se non esplicitamente espresso, si ritiene che la restituzione riguardi i benefici eventualmente goduti dopo la definizione dell’iter, nel caso in cui l’handicap grave non sia riconosciuto.  Ma su questo punto permane  un elemento di ambiguità che si auspica sia chiarito al più presto.
Sulla certificazione provvisoria si rinvia alla specifica scheda di approfondimento.

Rivedibilità
Lo stato di handicap e di handicap grave può essere riconosciuto per un periodo limitato di tempo (per esempio sei mesi, un anno, due anni), alla scadenza del periodo prescritto, la persona deve sottoporsi ad una visita di revisione.
Ciò comportava gravi problemi per i lavoratori che usufruiscono delle agevolazioni lavorative come i permessi e i congedi che, alla scadenza della certificazione, subivano una sospensione.

Un ‘altra importante innovazione, non prevista dal Decreto-Legge n. 90/2014 ma introdotta direttamente nel testo della legge di conversione n.  114/2014, interviene su questo problema e prevede che, alla scadenza del verbale per revisione non siano interrotti tutti i benefici, le prestazioni, e le agevolazioni acquisite.

Riportiamo il testo del comma 6-bis – art. 25 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le persone con handicap in possesso  di verbali  in  cui  sia  prevista rivedibilità conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista la rivedibilità, è  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS). 
Nello stesso articolo si chiarisce così che la competenza per la convocazione a visita di revisione è dell’INPS.

Quando la persona con handicap compie 18 anni
La legge non prevede l’obbligo di rivedibilità dell’handicap grave al momento della maggiore età. Pertanto non dovrebbero esserci nuovi controlli per quanto riguarda la condizione di handicap grave (legge 104/92 art 3 comma 3) già certificata prima della maggiore età. Talvolta può accadere, però, che per la concessione dei benefici, venga richiesta una convalida del riconoscimento di handicap al compimento del 18° anno.
In ogni caso, è difficile che per il riconoscimento di handicap grave di un minore, le stesse commissioni mediche non dispongano revisioni, e molto spesso la revisione viene proprio fissata al compimento del 18° anno.

Procedura 
Dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello stato di handicap sono inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica per le disposizioni introdotte dall’art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
Per prima cosa è necessario rivolgersi ad un medico accreditato  che dovrà compilare il certificato on line ed inoltrarlo direttamente all’inps per via telematica. Il cittadino deve farsi rilasciare copia del certificato che resta valido per 90 giorni.
Il sistema attribuirà alla pratica un codice da abbinare alla domanda di accertamento, che dovrà essere inviata, sempre per via telematica, da parte della persona interessata, se è in possesso di PIN per accedere alla procedura predisposta dal sito dell’inps,  oppure tramite patronato,  entro 90 giorni pena scadenza del certificato medico e conseguente annullamento di tutta la procedura.
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).
La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati.

E’ inoltre importante sapere che:
  • se la persona presenta gravi deficit che ne limitano la mobilità o è intrasportabile può essere richiesta visita domiciliare  con procedura telematica;
  • alla visita per l’accertamento dell’ handicap può partecipare il medico di fiducia del richiedente;
  • in caso di impedimento a presentarsi nel giorno fissato per la visita di accertamento si può chiedere entro, sempre con procedura telematica, una nuova data di visita. La persona assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocata. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;
  • in base alla normativa per la tutela della privacy, la persona che si sottopone all’accertamento dovrà ricevere due copie del verbale. In una di queste due copie sarà omessa la diagnosi (Decreto legislativo n. 196/2003);
  • la certificazione sarà spedita direttamente al richiedente a cura dell’INPS;
  • l’interessato, già riconosciuto persona handicappata, può produrre la domanda per il riconoscimento della condizione di handicap grave per aggravamento della malattia invalidante, anche sulla base di nuove infermità sopravvenute, e per il peggioramento delle condizioni familiari e socio-ambientali.
Ricorso
Avverso la valutazione dell’handicap non è contemplato il ricorso in via amministrativa (non sono stati previsti né organi, né termini). Il provvedimento è impugnabile in sede giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale di accertamento dell'handicap (art. 42 comma 3 legge n. 326/2003).  Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le modalità per opporsi ai verbali di invalidità, handicap, disabilità emessi da INPS. Il nuovo iter prevede l'accertamento tecnico preventivo, cioè la valutazione di un consulente nominato dal giudice. Solo dopo tale valutazione è possibile presentare il ricorso vero e proprio (art. 38 della  legge n. 111/2011).

Nel caso in cui non venga rinnovata la certificazione di handicap grave, la persona con disabilità può decidere, in alternativa al ricorso, che prevede costi e lungaggini, di presentare una nuova domanda per aggravamento (dopo i sei mesi dalla notifica ufficiale del verbale previsti per la presentazione del ricorso).

Autocertificazione
Le persone riconosciute handicappate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi (art. 39 legge n. 448/98).

Si precisa che questa modalità è utilizzabile quando si è già in possesso della certificazione di handicap, indicando la data dell'accertamento e la Commissione che ha effettuato la visita.
Si rileva comunque che questa opportunità è scarsamente utilizzata per la concessione dei benefici lavorativi.

Normativa di riferimento
  • Legge 5 febbraio 1992 , n. 104:“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
  • Decreto Legge  27 agosto 1993, n. 324: “Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unita sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione Italiana Ciechi” convertito con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 423;
  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)";
  • Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128:“Permessi ai sensi della legge 104/92 – Disposizioni varie”;
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;
  • Legge 24 novembre 2003, n. 326:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici;
  • Legge 9 marzo 2006, n. 80: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”;
  • Decreto Ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007: "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.";
  • Legge 3 agosto 2009, n. 102: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali";
  • Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131: “Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Nuovo processo dell’Invalidità Civile. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
  • Messaggio INPS 9 novembre 2010, n. 28110: “Invalidità civile Procedura INVCIV2010. Rilascio nuove funzionalità”;
  • Legge 15 luglio 2011, n. 111: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
  • Decreto Legge 24 giugno 2014,  n. 90: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114”;
  • Circolare INPS 8 luglio 2016, n. 127: “art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative.




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