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giovedì 24 novembre 2016

Lavoro pubblico – Affidamento di incarico dirigenziale extra dotazione organica – Danno erariale – Giurisdizione della Corte dei Conti

Corte di CassazioneSezioni Unite Civili
Sentenza n. 22228 del 3/11/2016
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti ha agito in giudizio nei confronti del presidente della provincia di Udine, ritenendo illegittimo l’affidamento di un incarico dirigenziale extra dotazione organica fatto dallo stesso, e chiedendo pertanto il risarcimento dei danni derivanti da tale illecito amministrativo contabile. Il giudice di prime cure ritenne esistente la violazione dell’art. 1 commi 198 e 204 Legge 266/2005 (finanziaria 2006, che poneva un tetto alle spese del personale) e dei principi generali dettati dagli artt.7,19 e 28 del d.lgs. n. 165/2001 riguardo ai requisiti professionali richiesti per tali nomine e alle procedure selettive necessarie; infatti l’affidamento dell’incarico aveva determinato uno sforamento del tetto massimo di spesa consentito ed era avvenuto intuitu personae in assenza di qualsivoglia procedura selettiva nonché di particolari qualifiche o professionalità in capo alla persona scelta. Pertanto il presidente della provincia fu condannato alla refusione del danno causato. Sentenza confermata anche dalla Corte d’Appello della Corte dei Conti. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, denunciando, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice contabile. Gli Ermellini respingono il ricorso e chiariscono: “Con specifico riferimento al sindacato del giudice contabile, si è peraltro precisato che la Corte dei Conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico perché, se l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare, l’espletamento dell’attività amministrativa deve comunque ispirarsi ai criteri di economicità ed efficienza, che, costituendo specificazione del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost., assumono rilevanza sul piano della legittimità – e non della mera opportunità – dell’azione amministrativa. In tale prospettiva è pertanto stato affermato che siffatto controllo non esorbita dal piano della legittimità quando va ad indagare se gli strumenti utilizzati dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei ai fini dell’interesse pubblico da perseguire, alla stregua di una valutazione che necessariamente involge il rapporto tra obiettivi perseguiti e costi sostenuti”. 

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