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lunedì 26 settembre 2016

IMU ridotta senza denuncia di inagibilità


Il diritto alla riduzione IMU sull’immobile inagibile permane anche in caso di omessa dichiarazione di inagibilità, ad alcune condizioni chiarite dalla sentenza della Corte di Cassazione.



La riduzione IMU per immobile inagibile spetta anche nel caso in cui il contribuente non abbia presentato apposita denuncia di inagibilità, a patto che il Comune fosse già a conoscenza della situazione di inagibilità o inabilità di un fabbricato. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18453/2016.

Nel caso in esame il contribuente aveva applicato la riduzione del 50% dell’imposta, pur avendo omesso di denunciare lo stato di inagibilità al Comune. Questo aveva quindi emesso avviso di accertamento per l’imposta non versata.


Il contribuente si era difeso evidenziando che era in realtà comunque nota al Comune l’effettiva situazione dell’immobile, avendo quest’ultimo negato il permesso edificatorio per la ristrutturazione dell’immobile richiesto nel momento in cui era scaduta la concessione edilizia. Dunque il contribuente non aveva potuto effettuare alcun intervento sull’immobile che era rimasto pertanto inagibile.

La Cassazione ha quindi decretato la permanenza dello stato di inagibilità, che consente una riduzione IMU del 50%, anche se il contribuente non ha presentato esplicita richiesta di usufruire di tale beneficio. La pretesa del Comune non poteva essere avanzata essendo a conoscenza dello stato dell’immobile, confermato dall’istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità collabente presentata in precedenza all’Agenzia del Territorio.


La sentenza della Corte di Cassazione risulta in linea con altre pronunce precedenti (cfr. n. 12015/2015).


venerdì 23 settembre 2016

Convocazione consiglio comunale di San fele in sessione Ordinaria, per il giorno 27-09-2016 alle ore 15:30


C O M U N E  D I  S A N  F E L E
Via Mazzini, 10 – 85020 San Fele(PZ)                            Tel: 0976/94611  - Fax: 097694411
pec: comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it                  sito istituzionale:  www.comune.sanfele.pz.it

C.F.  85000910761
P.I.  00232860767

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Grottola.michele@pec.it     michelegrottola@libero.it

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Prot. nr. 6398           del 19-09-2016

Ai sig. Consiglieri Comunali

Spett.le Prefettura di POTENZA

Carabinieri Stazione di SAN FELE

Polizia Locale - SEDE

 

Elenco degli argomenti da trattare nella seduta del 27-09-16 alle ore 15:30.

 

OGGETTO : Convocazione consiglio comunale in sessione Ordinaria, per il giorno 27-09-2016 alle ore 15:30, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 28-09-2016 alle ore 15:30.

 

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

 

1 ) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 18-08-2016 ( dal nr. 47 al nr. 51 ).   

 

2 ) MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELLART.58 DEL d.l. N.112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N.133/2008 TRIENNIO 2016/2018 ";   

 

3 ) REGOLAMENTO COMUNALE DELLE RIPRESE FOTO - AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE.   

 

4 ) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 DI COMPETENZA E CASSA - VARIAZIONE AL D.U.P. 2016 - 2018 - RATTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE nr.79 DEL 23-08-2016.    

 

5 ) DELIBERA DI C.C. nr.33 DEL COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA - PRESA D'ATTO RISOLUZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSICIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA E SAN FELE.   

 

6 ) INTERROGAZIONE CONSIGLIERE BENCIVENGA, A RISPOSTA SCRITTA E ORALE SULL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI IMMOBILI COMUNALI IN LOC. POZZO DI NITTI E SULLE AZIONI CHE SI INTENDONO INTRAPRENDERE PER GARANTIRE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICREAZIONE TURISTICA.   

 

7 ) MOZIONE CONSIGLIERI : CARRIERO - MASI - FARUOLO E CARNEVALE AVENTE AD OGGETTO: "REVOCA DELIBERA C.C. nr.50 DEL 18-08-2016 - PERMUTA IMMOBILIARE COMUNE DI SAN FELE E DONOFRIO GERARDO".   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to Dott. Michele GROTTOLA

ENEL, MIUR e Lavoro: apprendistato scuola-lavoro

Al via il progetto apprendistato con ENEL, MIUR e Lavoro che
coinvolge 140 studenti per l'alternanza scuola-lavoro: i dettagli.



ENEL, Ministero dell’Istruzione (MIUR) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno dato il via ad una nuova edizione del progetto di apprendistato scuola-lavoro 2016-2017: «un buon modello di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro per migliorare l’occupabilità dei nostri giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro», l’ha definito il ministro del Welfare, Giuliano Poletti.


Il contratto di apprendistato
L’iniziativa prevede l’applicazione sinergica dei provvedimenti introdotti con la Buona Scuola (Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015) e il Jobs Act ( Decreto Legislativo 81/2015):


«Promuovere esperienze di successo come questa – ha aggiunto Poletti – contribuisce a diffondere l’uso di questo importante strumento di integrazione tra formazione scolastica ed esperienza in azienda, con il quale vogliamo garantire ai nostri giovani l’acquisizione di un patrimonio di competenze, esperienze e sapere, sempre più essenziale per un sistema economico e produttivo in rapida e continua evoluzione».


Ad essere coinvolti saranno 140 studenti provenienti da istituti tecnici di sette diverse regioni – il “Buccari-Marconi” di Cagliari, l’”E.Scalfaro” di Catanzaro, il “Galilei Sani” di Latina, il “G.Giorgi” di Milano, il “Vittorio Emanuele III” di Palermo, il “J.F.Kennedy” di Pordenone, il “B.Focaccia” di Salerno – che verranno assunti dal Gruppo Enel con un contratto di apprendistato di primo livello attivato in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017.


Durante l’anno scolastico gli apprendisti trascorreranno un giorno a settimana in azienda, svolgendo un programma formativo incentrato prevalentemente sul laboratorio e sulle competenze specifiche richieste. Poi, durante il periodo estivo l’impegno in azienda sarà full time per capire come funziona il mondo del lavoro in un Training on the job durante il quale affiancheranno le squadre operative e applicheranno concretamente le nozioni apprese durante l’anno scolastico, nel rispetto delle competenze acquisite in materia di safety.

Apprendistato formativo: il Sistema Duale


La prima fase del percorso si concluderà al termine del quinto anno di scuola, con il conseguimento del diploma. Quindi, tenuto conto della valutazione di merito del percorso effettuato in azienda, è prevista una seconda fase di apprendistato professionalizzante di un anno. La durata del periodo complessivo di apprendistato sarà di 36 mesi.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Enel, Francesco Starace, ha così commentato l’iniziativa:


«Dopo il successo della prima sperimentazione, siamo orgogliosi di presentare il nuovo programma realizzato in sinergia tra Ministeri, istituzioni formative e azienda. Alla base di questa modalità di inserimento ci sono evidenti vantaggi per entrambi gli attori: per l’azienda, che investe sui giovani e sulla loro formazione, in un contesto di occupazione stabile che mira a preservare l’investimento; per gli studenti, che hanno così l’opportunità di svolgere attività formative più allineate all’innovazione tecnologica e alle esigenze del mondo del lavoro, maturando contestualmente una prima esperienza professionale”.Fonte: Ministero del Lavoro   Francesca Vinciarelli -

venerdì 2 settembre 2016

Pensione di reversibilità

Come si calcola l'importo della pensione di reversibilità al coniuge superstite e quale reddito del nucleo familiare considerare ai fini del computo dell'importo pensionistico.



Al coniuge che rimane in vita spetta il 60% della pensione del defunto ma, da come ho capito, ci possono essere delle riduzioni se ci si trova davanti ad un certo reddito. L’ammontare del reddito riguarda solo quello del coniuge o, in presenza di un nucleo familiare con uno o più figli, il loro reddito fa cumulo con quello del coniuge?

Domanda di: Federica
La pensione di reversibilità è una prestazione economica che viene erogata dall'INPS ai familiari superstiti di un defunto già titolare di pensione o che,durante la propria vita lavorativa, abbia accumulato un determinato numero di settimane contributive tali da dare lo stesso il diritto ai familiari di percepirne.
Tra gli aventi diritto alla prestazione ci sono il coniuge, i figli, i nipoti ed in alcuni casi anche i genitori o fratelli/sorelle.
L'importo viene calcolato dall'ente in base alla documentazione che il familiare superstite presenta al momento della richiesta tra cui devono essere dichiarati i redditi assoggettati ad IRPEF che andranno a far optare per la percentuale e quindi l'importo, da assegnare.
Nel caso specifico, cioè il coniuge superstite, la percentuale di solito è circa il 60% che andrà a decrescere in base al calcolo che l'INPS effettuerà basandosi sul reddito di cui il familiare richiedente è titolare, e solo lui, al di là dei componenti del nucleo familiare dello stesso.

Greta Rosatelli - Esperto fiscalista