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lunedì 29 febbraio 2016

Accertamento fiscale nullo con delega impersonale


 
Senza una delega che indichi espressamente il delegato la notifica dell’accertamento fiscale perde di validità: sentenza della Cassazione.
Non può essere ritenuto valido un accertamento fiscale eseguito da un funzionario diverso dal capo ufficio, in assenza di una delega in cui sia stato individuato espressamente il delegato. Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 25017 dell’11 dicembre 2015) esprimendosi in merito al ricorso proposto da un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate, relativo alla notifica di un pagamento IRPEF del 2006.

Rigettato in primo grado e anche dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, il ricorso è stato invece accettato dalla Corte Suprema sottolineando che in tema di atti amministrativi vige il principio generale di delegabilità di singole funzioni, da parte dell’autorità posta al vertice dell’ufficio amministrativo, nei confronti di addetti all’ufficio con qualifiche e cognizioni adeguate: in ragione di tale principio deve considerarsi legittima l’apposizione della sottoscrizione da parte del Capo Team.


Validità deleghe
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha ricordato che in base all’art. 42 dpr 600/1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché sia indicato, unitamente alle ragioni della delega (vale a dire le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato.
Non è sufficiente sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di funzione l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo.


Diritto tributario
Nel diritto tributario ogni nullità discende o da una specifica indicazione della legge, che ha valutato la gravità della violazione, o dalla inosservanza di un qualche principio fondamentale dell’ordinamento. Dunque è normativamente escluso che l’illegittimità sia irrilevante e quindi appaia:
«palese che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.»

“ADESIONE PROGETTO PER LA TRANSIZIONE VERSO LO STATO DI DIRITTO E IL DIRITTO ALLA CONOSCENZA CONTRO LA RAGION DI STATO”





DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE Di SAN FELE
Adunanza D'urgenza Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica
N. 6 data: 30-01-2016



                       IL CONSIGLIO COMUNALE


                                    DELIBERA


"DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta


di deliberazione avente ad oggetto : “ADESIONE PROGETTO PER LA


TRANSIZIONE VERSO LO STATO DI DIRITTO E IL DIRITTO ALLA


CONOSCENZA CONTRO LA RAGION DI STATO – INDIRIZZI E


PROVVEDIMENTI, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte


integrante e sostanziale;


DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità


della parte motiva e dispositiva del verbale;


DI DEMANDARE ai competenti responsabili di area l’adozione dei conseguenti atti di


attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109


del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267."


VAI ALLA DELIBERA N. 6 del 30-01-2016

sabato 27 febbraio 2016

Referendum Popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare del 17 aprile 2016













In vista del Referendum popolare abrogativo, gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella Circoscrizione estero, previa espressa opzione valida per un’unica consultazione. L’opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine).
La dichiarazione di opzione (in allegato in fondo alla pagina) può essere inviata, unitamente alla copia di documento  d'identità valido, secondo le seguenti modalità: 
•    via fax al numero: 02.884.65159,
•    via email ai seguenti indirizzi:
DSC.ElettoraleAlbi@comune.milano.it
oppure
elettorale@postacert.comune.milano.it
•    a mezzo posta al Comune di Milano - Ufficio Elettorale via Messina 52/54 - 20154
•    oppure, può essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato all'Ufficio Elettorale del Comune di Milano - via Messina, 52/54 orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30.
La dichiarazione di opzione deve essere presentata entro il giorno 26 febbraio 2016 e deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale. 
ATTENZIONE: per agevolare la compilazione del modello da parte degli elettori, il modulo allegato è stato predisposto in formato PDF editabile, con alcuni campi resi obbligatori. Per utilizzare il modello occorre salvarlo e compilarlo sul proprio Personal Computer. Una volta compilato è possibile trasmetterlo secondo le modalità sopra indicate.

Normativa di Riferimento:
(art. 4 bis, commi 1 e 2, della Legge n. 459/2001, come integrata dall'art. 2, comma 37, della Legge n. 52/15).
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martedì 23 febbraio 2016

Governo Renzi bocciato sulla Spending Review



La Corte dei Conti critica la spending review del Governo Renzi perché riduce i servizi ai cittadini, ma secondo il ministero ha portato 25 mld di risparmi, per finanziare la crescita.
Botta e risposta fra Corte dei Conti, che definisce le misure di spending review del Governo un «parziale insuccesso», e ministero dell’Economia, che rivendica 25 miliardi di risparmi in due anni, che hanno consentito investimenti a sostegno della crescita. Le critiche della magistratura contabile sono contenute nel discorso del presidente, Raffaele Squitieri, all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 della Corte dei Conti, il 18 febbraio. Dopo che negli anni della crisi economica «la dinamica della spesa pubblica in Italia ha subito una netta decelerazione», la Corte rileva un:
«parziale insuccesso» degli interventi successivi di spending review, imputabili «a una non ottimale costruzione di basi conoscitive sui contenuti, sui meccanismi regolatori e sui vincoli che caratterizzano le diverse categorie di spesa oggetto dei propositi di taglio».
In pratica:
«i risultati conseguiti, che sono importanti a livelli di dati aggregati, nascondono i segni delle rigidità e delle difficoltà incontrate nella scelta delle modalità di contenimento della spesa».

=> Legge di Stabilità: tagli fiscale e spending review

La Corte dei Conti non critica quindi insufficienti risparmi da spending review, ma una non corretta ripartizione degli stessi, con operazione poco mirate «di contrazione, se non di soppressione, di prestazioni rese alla collettività», con un «progressivo offuscamento delle caratteristiche dei servizi che il cittadino può e deve aspettarsi dall’intervento pubblico cui è chiamato a contribuire». Con l’eccezione del capitolo Sanità, nelle Regioni il «progressivo taglio delle risorse disponibili» si è tradotto «in una modifica del rilievo delle funzioni svolte, con caratteristiche diverse fra regioni», con conseguenti «diversità di accesso dei cittadini ai servizi».
Un’analisi più puntuale della situazione sarà effettuata entro il mese di marzo: Squitieri annuncia che la magistratura contabile sta ultimando un Rapporto sulla spending review da porre all’attenzione del Parlamento (entro marzo, appunto), una verifica utile a:
«valutare la razionalità degli assetti che si vanno affermando, con riguardo, da un lato, ai costi che gravano sulla finanza pubblica e dall’altro ai riflessi sulla qualità dei servizi resi alla collettività».
Questa azione si accompagna alla «consueta e istituzionale funzione di controllo e verifica dell’efficacia di specifiche misure assunte dalle amministrazione», e vuole rappresentare «un contributo informativo utile a meglio orientare le scelte di ulteriore contenimento».
La spending review viene considerata uno strumento particolarmente importante «in un quadro prospettico di finanza pubblica che impone ancora di trovare spazi per correzioni non marginali della spesa», anche per «affrontare la questione complessa del carico fiscale», e in considerazione del fatto che:
«per i prossimi anni il profilo programmatico di riequilibrio della finanza pubblica resta impegnativo».

=> DEF 2015: spending review e taglio tasse

Qui si potrebbe aggiungere che i dati macroeconomici degli ultimi giorni non aiutano a migliorare la situazione, visto che l’OCSE ha appena rivisto le prospettive di crescita dell’Italia, portando la stima del PIL 2016 all’1 %, dal precedente 1,4%. Invariata la previsione 2017, che resta all’1,4%. Il taglio, va detto, non riguarda solo l’Italia ma l’economia globale (stime abbassate dello 0,3%, limitando la crescita al 3%).
In parole semplici, un contesto di bassa crescita, certo migliore rispetto a quello di crisi degli anni passati ma comunque non all’insegna di una ripresa robusta, e anzi con stime che diventano via via più prudenti anche a causa delle tensioni sui mercati di inizio anno, e i vincoli imposti dal Patto di Stabilità UE sul fronte del deficit (pareggio al 2017), impongono all’Italia una particolare attenzione sul fronte dei risparmi di spesa. Si potrebbe anche aggiungere che uno degli aspetti più carenti della Legge di Stabilità 2016 riguardi proprio la spending review (5,5 miliardi, circa la metà rispetto alle attese).

=> Legge di Stabilità 2016: numeri, impegni, risorse

E veniamo alla risposta del ministero dell’Economia, che parte dalle cifre: 18 miliardi di risparmi nel 2015, 25 mld nell’intero biennio 2014-2015. Le misure hanno «consentito di finanziare alcune delle misure a sostegno della crescita e dell’occupazione». La spending review, prosegue il ministero, deve consistere in:
«interventi di razionalizzazione connessi a cambiamenti dei meccanismi di spesa e degli assetti organizzativi delle amministrazioni, dall’aumento dell’efficienza della fornitura di beni e di servizi da parte della pubblica amministrazione e dall’abbandono di interventi considerati obsoleti».
Non si tratta quindi di tagli ma, «come nel caso della riduzione delle centrali di acquisto da 35mila a 35 (risultato già conseguito nel campo degli acquisti sanitari), si tratta spesso della revisione di processi complessi e consolidati». Il ministero ricorda i principali interventi legislativi del biennio 2014-2015 che contengono revisioni di spesa e le relative misure: oltre a quella già citate sulel centrali di acquisto, limiti di spesa per consulenze e auto blu, efficientamento gestione immobili pubblici, blocco del turn over dei dipendenti pubblici, tetto stipendio dirigenti pubblici, riduzione spese formazione nel settore pubblico, revisione temporanea indicizzazione pensioni sopra tre volte il minimo, tagli nei vari settori (ministeri, Difesa, enti locali, organi costituzionali), riduzione costi riscossione fiscale, fabbisogni standard per i finanziamenti ai Comuni. 
Fonti: il discorso del presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri, la risposta del ministero

lunedì 22 febbraio 2016

PROGETTI DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE TERRITORIALE DI RILEVANZA NAZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO PRIMAVERA 2016



C O M U N E  D I   S A N  F E L E
                                         
PROVINCIA DI POTENZA

C.F. : 85000910761
P.I. : 00232860767
C.A.P. : 85020

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE TERRITORIALE DI RILEVANZA NAZIONALE
PERIODO DI RIFERIMENTO PRIMAVERA 2016


ALLEGATO  A - MODULO UNICO

DICHIARAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.

                                                          

Spett.le
Comune di San Fele
Via Mazzini
85020 SAN FELE (Pz)

Il sottoscritto  ______________________________, nato a _________________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella sua qualità di ____________________________________ della ________________________________, con sede in _____________________________________________codice fiscale n_________________________________e partita IVA n. ____________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. , consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Agenzia decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.


DICHIARA

1)      di aver letto e preso piena conoscenza dell’avviso pubblico;

2)      di essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

3)      di essere in regola con tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

4)      di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori;

5)      di essere dotato della capacità tecnica, economica ed organizzativa per la realizzazione dell’evento proposto;


6)      che il proponente è iscritto dal ________ al Registro delle Imprese di _____________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________, con sede in ___________ Via ___________________, n. ____, CAP ________, costituita con atto del ________, capitale sociale deliberato € ______________, capitale sociale sottoscritto € _____________, capitale sociale versato € ___________, termine di durata della società _______, data di avvio dell’attività __________; che ha ad oggetto sociale___________________________________________________; che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri)______________________________, i cui titolari o membri sono: nome___________________________, cognome______________________________, nato a __________________________, il _______, codice fiscale _______________________, residente in ___________________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato)______________________________, nominato il ______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________________________________________; nome___________________________, cognome______________________________, nato a __________________, il ______________, codice fiscale ____________________________, residente in ____________________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato)_________________________________, nominato il ______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________________________________; nome___________________________, cognome__________________, nato a _____________, il _______, codice fiscale ___________, residente in ____________________, carica (Consigliere) ____________, nominato il _____ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: _________________________________________________________________; che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono:_________________________________;

7)      di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Che nel triennio precedente non sono stati sostituiti né sono cessati dalla carica i soggetti di cui al precedente punto 6, ovvero qualora sia intervenuta interruzione o cessazione che gli stessi non si siano trovati nelle situazioni di esclusione di cui al presente punto;

8)      che il proponente non si trova con altri soggetti partecipanti alla presente manifestazione in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ovvero che non sussista la imputabilità delle propria proposta ad unico centro decisionale. Si precisa che, ai sensi dell’art. 34 comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , si procederà all’esclusione dalla procedura dei concorrenti per i quali verrà accertato che le proposte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

9)      di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/01 (emersione lavoro nero);

10)  che non sussistono situazioni che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

11)  di essere in regola con le posizioni previdenziali e assicurative del CCNL applicato ai lavoratori dipendenti nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

12)  per quanto concerne la normativa in materia di DURC


□ di applicare in via prevalente il C.C.N.L._____________________________________________

□ che il NUMERO DI CODICE DI LAVORAZIONE  è il seguente (no ATECORI ma codice DURC specifici) (*)____________________________________

□ che la DURATA DELL’EVENTO è dal_______________al_____________________

□ che la DIMENSIONE AZIENDALE (n. dipendenti) è la seguente:
□   0 -     5
□   6 -    15
□  16 -   50
□  51 -  100
□ oltre  100

□ che nella realizzazione dell’evento sono impiegati n. DIPENDENTI (stimati)_______________________________

□ che LA POSIZIONE INPS è la seguente___________  _______________    _________________
 
□ che LA POSIZIONE INAIL è la seguente____________    ______________   _______________


13)  di accettare di non avere nulla a pretendere dall’Ente in caso di sospensione e/o annullamento della procedura di selezione, per ragioni di pubblico interesse o in caso di circostanze sopravvenute e/o per decisione discrezionale ed insindacabile del medesimo. Nel qual caso non potrà essere avanzata alcuna pretesa neanche di tipo economico e/o risarcitorio;

14)  che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio in (città e CAP)__________________________________________________________________; e-mail __________________________________;  pec  ___________________________________ ;nominativo di riferimento__________________________________ ;


15)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

16)  di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 27 della legge 675/96, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente locale, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli atti  amministrativi di cui alla legge n.241/90 e successive modificazioni;

17)  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il proponente verrà escluso dalla selezione, o, se risultato beneficiario,  decadrà dal beneficio medesimo, il quale verrà annullato e/o revocato;

_________________, lì ________________

                                                                                      Firma________________________________


Allega alla presente:
1.  fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

sabato 20 febbraio 2016

Di Storia, di Storie: I rei di Stato lucani del 1799. 3. San Fele


I cittadini di San Fele, all’inizio del febbraio 1799, inviarono a Napoli, per ricevere istruzioni sull’organizzazione della nuova Municipalità, il “galantuomo” Biase Di Biase, mentre il sacerdote Emanuele Spera fu inviato ad Eboli ad incontrare il generale dell'armata francese per maggiori informazioni sulla Rivoluzione. Nel contempo, la popolazione sanfelese si riuniva nella piazza antistante la Chiesa Madre di Santa Maria della Quercia, innalzando l’albero della Libertà, in una manifestazione alla quale presero parte esponenti di ogni ceto sociale, alla presenza dell’arciprete Pietro Pellegrino – già amministratore del principe Doria - e del sacerdote Francesco Frascella, eletto Giudice di pace.
Numerosi furono i sacerdoti sanfelesi a partecipare alle attività di repubblicanizzazione nel territorio cittadino: Vincenzo Faggella, Donato Di Lorenzo, Pietro Pellegrino, Donato Pierri, Emanuele Spera, Gaetano Caputo, Vincenzo Muccia (eletto anch’egli Giudice di Pace), Sebastiano De Jacobis, Vincenzo Nigro, Francesco Frascella. San Fele, dunque, sulla spinta dell’iniziativa popolare e dei sacerdoti locali, costituì una delle prime Municipalità democratiche e popolari, presieduta da esponenti delle famiglie De Cillis, Frascella, Faggella, De Jacobis, Giannini, Santoro, Tomasulo, Stia: infatti il “Comitato” eletto fu presieduto, in tempi diversi, da Filippo De Cillis e Cesare Giannini, con Segretario Pasquale Stia e cassieri Pietro Frascella e Vincenzo Caputo.
Oltre al Comitato repubblicano, venne istituita la Guardia Civica, al fine di tutelare l'ordine pubblico, comandata da “patrioti” radicali come Michele Ludovico Pierri, Pietro Marraffino, Giovanni Caputo, Giuseppe e Marco Antonio Caputo, Domenico Mecca, Vincenzo Faggella, Giovanni Battista De Jacobis, Emanuele Spera, Matteo Tamangi, Antonio Santoro; Donato Rubino (tenente); Vito Pistolese (sergente).
La Municipalità, in un primo momento, ebbe come punto di forza la collaborazione tra i meno abbienti e la piccola e media borghesia, che aspirava a riscattarsi e liberarsi dalle spire della rendita passiva nobiliare. Tuttavia, l’adesione dei grandi proprietari terrieri alle idee repubblicane era di pura facciata, tanto che passarono alla controrivoluzione non appena braccianti e contadini reclamarono, anche violentemente, le terre usurpate, mentre i repubblicani locali cominciarono a scindersi tra moderati e radicali.
I radicali intendevano realizzare subito le promesse fatte ai contadini, a differenza dei moderati, che ritenevano di dover tutelare gli interessi padronali, indipendentemente da quelli delle classi più povere, consolidando la posizione dei gruppi più benestanti nella neonata Municipalità. I moderati, tra i quali spiccava il sacerdote Pasquale Mare, erano contrari ad ogni riforma che stravolgesse di colpo lo status quo, laddove i radicali cercavano di mantenere in piedi il progetto di nuova amministrazione cittadina ottemperando, nel contempo, ai doveri di ridistribuzione dei terreni promessi ai contadini, che ben presto passarono su posizioni antirepubblicane, delusi dalla lentezza con cui i nuovi amministratori operavano rispetto ad un’organica politica di distribuzione delle terre.
Nella seconda metà di aprile, con l’estendersi, a partire dalla zona occidentale del Lagonegrese, di iniziative sanfediste e filoborboniche, si andarono sempre più accentuando i contrasti interni tra moderati e radicali sanfelesi. Le masse popolari, vista svanire la prospettiva di ottenere la terra, si rivolsero alla propaganda sanfedista, accogliendo i componenti l’Armata “Cristiana e Reale” come difensori della fede e liberatori dai francesi.
Tuttavia, il Presidente della Municipalità sanfelese, Filippo De Cillis, alla notizia dell’avvicinarsi delle orde sanfediste a Picerno, informò i giacobini di Muro che un contingente di  sanfelesi si sarebbe diretto verso la cittadina della valle del Marmo per portare rinforzi. Nel contempo Giuseppe Capuano, componente la Municipalità, si recava ad Avigliano per assicurare le forze ivi presenti che avrebbero mantenuto un contingente di stanza a San Fele per resistere all’avanzata, dalla Puglia, dell’Armata Cristiana e Reale. Tuttavia, tra il 9 e il 14 maggio, Muro e Picerno cadevano nelle mani delle truppe sanfediste, costringendo il contingente sanfelese ad una precipitosa ritirata a San Fele, peraltro trovata già realizzata. Tra i 58 rei di Stato individuati dal Visitatore generale, marchese della Valva, spicca il nome di Cesare Nicola Gaudioso, che aveva fatto parte della Guardia Civica del suo comune. Arrestato dopo la caduta della Repubblica, venne giustiziato a San Fele il 16 luglio 1799.




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"Abolire i Comuni sotto i 5mila abitanti", scoppiano le polemiche

venerdì 19 febbraio 2016

"Abolire i Comuni sotto i 5mila abitanti", scoppiano le polemiche

Si tratta di una proposta di legge di una ventina di esponenti del Partito democratico con l'obiettivo di una fusione obbligatoria


Una legge italiana piuttosto chiara: "Un Comune non può avere una popolazione inferiore ai 5mila abitanti". Con queste parole, infatti, inizia quella presentata da una ventina di esponenti del Partito democratico e che ha già iniziato a scatenare molte polemiche. Nel testo si legge: "Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono alla fusione obbligatoria dei Comuni la cui popolazione sia inferiore ai cinquemila abitanti e che non abbiano già avviato autonomamente procedimenti di fusione. Ai comuni assoggettati a fusione obbligatoria non spettano contributi straordinari". E se le Regioni si rifiuteranno di imporre il matrimonio tra due o più realtà locali? Le conseguenze  pensate dai deputati sarebbero drastiche: "A decorrere dall’anno successivo è soggetta alla riduzione di una quota pari al 50% deri trasferimenti erariali in suo favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale".
Immediate le prime reazioni, come quella del sottosegretario alle Riforme istituzionali, Enti locali, Sedi territoriali e Programmazione negoziata della Regione Lombardia Daniele Nava:"La proposta di legge sottoscritta, tra gli altri, dall'onorevole Gian Mario Fregomeni, che prevede la soppressione di tutti i Comuni sotto i 5mila abitanti non mi trova per niente d'accordo per diverse ragioni". E aggiunge: "Sono favorevole a processi di aggregazione che garantiscano efficienza, risparmi e una migliore qualita' dei servizi, ma un percorso di questo genere deve partire dal basso e non essere imposto per legge da Roma". Nava sottolinea: "Un modello di fusione che puo' funzionare in un territorio di pianura come Cremona o Mantova puo' non essere adeguato a un territorio montano come le valli bergamasche o lecchesi. Una prospettiva come quella indicata dalla proposta di legge, peraltro non tiene conto della specificita' del territorio lombardo, dove piu' di due terzi dei Comuni e' sotto i 5.000 abitanti. Se venisse approvata una norma del genere, l'intero sistema istituzionale lombardo verrebbe stravolto. Regione Lombardia continua a favorire processi aggregativi in grado di produrre risparmi reali e razionalizzazione dei costi, attraverso il confronto e la condivisione con il sistema delle autonomie. E' questo il metodo giusto, grazie al quale, dal 2011, oltre 30 Comuni hanno gia' completato il percorso di fusione".


LINK: http://www.ilgiorno.it/milano/comuni-5mila-abitanti-fusione-1.1745807

sabato 13 febbraio 2016

Al via Il servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano

[intera rete idrica nazionale, ormai obsoleta ed afflitta da ingenti perdite di risorsa in molte sue parti]


Come è noto, tra i vari servizi pubblici locali, quello idrico integrato è stato oggetto negli ultimi anni di una serie numerosa, anche se spesso caotica e disorganica, d’interventi e modifiche normative con riguardo ad ogni versante, tanto organizzativo quanto funzionale. A complicare il “disegno” si è inserita anche la consultazione referendaria di giugno 2011 attraverso la quale, aldilà delle abrogazioni su aspetti (forse eccessivamente) tecnici attinenti al momento tariffario, si è veicolata una forte “carica ideologica” e politica volta ad sottolineare la specificità del “bene acqua”. Tale singolarità, infatti, è sottolineata soprattutto ponendo l’accento sui caratteri propri della risorsa idrica, quale fonte preziosa, scarsa, non riproducibile e connotata da una funzione coessenziale ai bisogni primari dell’individuo. Essa richiederebbe, secondo i fautori dell’accennato indirizzo, quale conseguenza ed implicazione necessaria, un’opzione di governance secondo il modus operandi tipico dei “beni comuni”. Il risultato, che interessa l’attuale scenario e dibattito in sede politica e giuridica, sul servizio idrico integrato (S.I.I.), è una forte commistione, con punte anche di attrito, fra logiche di impostazione politico-finalistica e logiche di tipo economico-regolatorie. Rispetto agli arcinoti caratteri “delle quattro E” si tratta del ricorrente duello tra ragioni di: efficacia sociale ed equità contrapposte a quelle di economicità ed efficienza. Le prime sono rivolte soprattutto al legislatore, il quale viene sollecitato di continuo ad intervenire nel settore per realizzare l’obiettivo di una desiderata ri-pubblicizzazione totale della forme di gestione al fine di amministrare il servizio secondo un’impostazione che risulti estranea alle logiche del “profitto” tipiche dei mercati concorrenziali. In tal senso hanno la prevalenza motivazioni di equità (e giustizia) commiste all’efficacia sociale. Le seconde, invece, sembrerebbero focalizzare l’attenzione più sul versante della razionalizzazione e dell’incremento dell’efficienza e dell’economicità del servizio, agendo, dunque, verso l’obiettivo, e il fine, del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni (in essere e a venire) senza alcun preconcetto e/o pre-opzione circa l’assetto proprietario, pubblico, misto o privato, di queste. È ovvio che tutto ciò contribuisce alla grande conflittualità che muove gli attori, sia politici che tecnici e, di riflesso, induce scarsa chiarezza sullo “statuto normativo” attuale del settore ove, è opportuno ricordare, è richiesta (per vincolo comunitario col rischio di condanna dello Stato per infrazione) l’implementazione di una enorme e onerosa quantità di adeguamenti infrastrutturali, i quali debbono interessare l’intera rete idrica nazionale, ormai obsoleta ed afflitta da ingenti perdite di risorsa in molte sue parti, soprattutto sul versante della qualità della depurazione e sulla re-immissione nei corpi ambientali delle acque reflue. Dopo aver tratteggiato questo fondale, è adesso più agevole trattare il nostro oggetto... (segue) Scarica il Documento integrale                     

venerdì 5 febbraio 2016

«Appalti: professionalità, trasparenza, rigore»

C O M U N E  D I  S A N  F E L E
Via Mazzini, 10 – 85020 San Fele(PZ)                            Tel: 0976/94611  - Fax: 097694411
pec: comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it                        sito istituzionale:  w.comune.sanfele.pz.it
C.F.  85000910761
P.I.  00232860767


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE N. 3

Data 04-02-2016
OGGETTO: Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto alla località San Giacomo a valle del Rione Costa del centro abitato di San Fele (PZ). Approvazione progetto esecutivo ai soli fini della candidatura a finanziamento.

L’anno  duemilasedici addi  quattro del mese di febbraio alle ore 14:30 , convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sede municipale nelle persone dei Signori la Giunta Comunale.


SPERDUTO Donato
Sindaco
P
PIERRI Michele
Vice Sindaco
P
CARLUCCI Raffaella
Assessore
A
DE CARLO Donato
Assessore
A
PASCALE Donatella
Assessore Esterno
P

                                                                                                                       Totale presenti    3  
                                                                                                                      Totale assenti      2


Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa IANNICELLI Emira Rita .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPERDUTO Donato nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA     la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
UDITA    la relazione del Sindaco;
VISTO    il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s. m. i. ;
VISTO    lo Statuto dell’Ente;
All’unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA