Visualizzazioni totali

martedì 31 marzo 2015

IMU agricola: esenzioni e nuove scadenze

In scadenza il versamento dell'IMU agricola senza incorrere in sanzioni o dover versare interessi: ecco chi deve pagare e chi no.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19/2015, di conversione del decreto legge 4/2015, sull’IMU agricola che stabilisce l’esenzione dall’imposta relativa all’anno 2014 per i terreni totalmente montani e sposta al 31 marzo il termine per saldarla negli altri casi. Ultimo giorno, quindi, per versare l’IMU 2014 sui terreni agricoli, scadenza originariamente fissata per il 10 febbraio 2015. Chi effettuerà il versamento entro il 31 marzo 2015 non dovrà aggiungere al tributo sanzioni o interessi.

=> IMU agricola in scadenza: ecco chi deve pagare

Chi deve pagare

Ricordiamo che per il 2014 sono esenti i proprietari di terreni situati:
  • nei Comuni montani;
  • nei Comuni parzialmente montani posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
  • nei Comuni la cui altezza è superiore ai 600 metri o 281 se posseduti e condotti da coltivatori diretti a imprenditori professionali (le due categorie esenti in base al decreto dello scorso novembre).
Il terreno deve essere posseduto e anche direttamente condotto dal coltivatore diretto o imprenditore per ricadere nei casi di esenzione oppure, caso regolamentato dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto, può essere concesso in comodato o in affitto. In tutti gli altri casi l’IMU è dovuta.

=> IMU terreni montani: esenzione e rimborso

Solo per il 2014 sono esentati dal versamento dell’IMU sui terreni agricoli anche coloro che non hanno i requisiti fissati dal nuovo dl 4/2015 ma che risultavano esenti in base alle vecchie regole dettate dal decreto ministeriale del 28 novembre scorso. Per approfondimenti:
Nell’elenco ISTAT bisogna guardare il codice riportato nella colonna «R» rubricata «comune montano»:
  • «T» sta per totalmente montano;
  • «P» sta per parzialmente montano;
  • «NM» sta per non montano.

lunedì 30 marzo 2015

don Ferdinando Castriotti “Tutta la povertà che ho visto io non voglio dimenticarla.”

C’è un prete che il 3 marzo 1969 nasce a Venosa. Studierà Filosofia e Teologia, specializzandosi in Dogmatica e Morale, con dottorato in Bioetica. Rivoluzionerà l’Honduras. Prenderà in braccio il Ciad. Insegnerà in Israele. E molto, molto altro. Un uomo che è un indimenticabile viaggio.
E’ don Ferdinando Castriotti. E l’ho incontrato per voi.
Se le dico “El Paraìso”, mi regala un ricordo?
El Paraiso non è solo un ricordo, è carne. Dopo averci vissuto sette anni, è pelle, è qualcosa che sento mia, un percorso che ho fatto e spero di continuare a fare. Mi basta guardarmi le mani per rivivere la tanta gente incontrata, respirata, che è El Paraìso.
rivivere la tanta gente incontrata, respirata, che è El Paraìso.
Ci tornerà?
Certo. Ci torno almeno una volta ogni anno. Le opere hanno bisogno di essere sostenute, cosa più difficile dello stesso realizzarle. Abbiamo dieci grandi opere, a sostegno di anziani, tossicodipendenti, abbandonati, ragazze madri, e scuole che vanno da asili ad università, un ospedale di 1000 metri quadrati e duecento posti letto, case, mense per i niños de rua, bambini di strada senza casa né famiglia, a cui per lo meno garantiamo due pasti caldi al giorno. Ho poi fondato 104 comunità cristiane in foresta. La geografia honduregna è quasi completamente montuosa e ricoperta da foreste, con rete viaria quasi inesistente. Raggiungevo le mie comunità su animali, o facendo raftingsu gomme di mezzi pesanti, attraversando fiumi quando sono troppo mossi o imbarcazioni a motore quando è possibile.
598864_509249992459417_900560062_n
Ospedale “Casa Alivio de Sufrimiento”, El Paraìso, Honduras.
Lei ha detto: “Spesso quando salivo in montagna tornavo sempre triste.” Perché?
Perché quando si guarda in faccia la realtà e si fanno un po’ di inevitabili paragoni, ci si accorge di quanto sia profondo l’abisso che separa la vita di questa gente dal nostro benessere. Noi stiamo bene, noi rischiamo di farci del male perché vogliamo farci del male. Siamo poco tolleranti, poco inclini al vero sacrificio, sordi ai consigli, convinti di sapere e conoscere. Dalle altre parti si vive un po’ più semplicemente. E non abbiamo tutto, anzi, meno di niente, tanto che persone si lasciano morire lentamente perché non hanno la possibilità di accedere a strumenti medici.
Ci sono differenze tra i nostri bambini e i loro bambini?
I bambini di El Paraiso sono esposti a mille problemi, ma non si lamentano, giocano a pallone, sorridono. I nostri crescono con giochi che li educano alla competizione, ad un più difficile star bene insieme.
Se le dico “Ciad”?
Il Ciad è stata un’esperienza diversa. Le sue comunità sono primitive. Ci sono arrivato perché suore e frati con cui cooperiamo ancora mi avevano chiesto di dar loro una mano. Sai, fuori dalle mura italiane o spagnole, esiste un’altra faccia della Chiesa che ha pochissimo e si dedica agli ultimi, alla loro assistenza medica, educazione. E’ questo l’impegno in Ciad, sociale, concreto.
Qual è il primo ricordo che le torna in mente?
Bruno. Non è solamente un ricordo. Bruno è un bambinetto che mi è morto in braccio, che ha segnato la mia vita. Pensare che si può morire di fame… Ne ho viste tante di morti, violente, malati che si spegnevano lentamente, ma mai prima un bambino per fame. E’ terribile. Terribile. E la cosa più insopportabile è non poter far nulla. Gli strumenti che abbiamo sono ancora insufficienti. Sono molto critico nei confronti di associazioni che hanno voce forte oggi. Le vedo come sponsor delle squadre di calcio. Spendere 10 milioni di euro almeno per farsi pubblicità non mi sembra moralmente corretto. C’è un’umanità ferita, di cui ho preso coscienza dopo quest’esperienza, che ha bisogno di qualcuno che curi le sue piaghe. Spero di ripartire presto.
Per dove?
Non importa dove, ma esserci. Ho lasciato una fondazione in Honduras con un patrimonio di 4 milioni di euro, gestiti ora da una signora che faceva pulizie a casa. Non importa possedere, non è quello che fa la differenza. L’inquietudine del cuore di cercare sempre il giusto, il vero, questo fa la differenza. Ogni giorno chiedo al Signore “Dammi occhi per vedere e un cuore per non dimenticare”, il ricordo è importante. Tutta la povertà che ho visto io non voglio dimenticarla.
DSCN3418
Cosa voleva fare da piccolo?
Il prete. Da sempre. Da quando giocavo a pallone sotto casa da bambino. E ho sempre desiderato la missione. A me piace tanto il mondo del sociale. Anche quand’ero in Italia negli anni ’90 mi sono occupato molto di sociale. Abbiamo fondato cooperative, il “progetto Policoro”, una centro per tossicodipendenti messo su con don Mazzi, a Tursi. Sono stato il primo parroco della Fiat. La mattina alle 4 facevo il caffè per gli operai che andavano a lavoro, era l’unico modo per interagire con loro.
Di cosa ha bisogno la Basilicata?
Manca vita. Lo stare insieme bene. Le Chiese organizzano corsi, ma non piattaforme d’incontro. Quello che di più creativo si fa è bere qualcosa attorno ad un tavolino. Eppure abbiamo così tanta bellezza storico-artistica per cui emozionarci, potrebbe bastare una pietra di un vicolo in centro storico.
Qual è il suo libro preferito?
Potrebbe essere banale ma è la Bibbia. L’ho letta tante volte e in tutte le lingue che posso. Parla al cuore.
In ordine di tempo, invece, l’ultimo libro letto è di Valentina Furlanetto e si intitola “l’industria della carità’’, con prefazione di un caro amico missionario, Alex Zanotelli. L’indagine della giornalista svela dove finiscono i soldi che noi diamo ai ‘buoni’, alle associazioni che si occupano di beneficenza, volontariato, di aiutare i paesi in via di sviluppo, oppure di  lottare per i diritti umani, degli animali o dell’ambiente. In Italia siamo abituati a parlar bene dei ‘buoni’. Non è sempre così.
1620959_266006376902112_248505417_n
Una cosa che non ha ancora fatto e che vorrebbe fare?
(sorride) Il giro del mondo in barca. Se potessi, partirei anche domattina. L’uomo è viaggio, incontro, sorpresa. Anche se, al viaggiare su mezzi, preferisco sempre i miei piedi.
Qual è ad oggi il suo senso della vita?
Essere una cosa sola con Dio e con gli altri.
Vivere l’intimità con Dio nell’intimità con gli altri.
Un augurio per i nostri lettori?
Spero siano dei lettori che abbiano la pazienza di leggere tutte queste mie parole.
Leggere… La lettura è compagnia. In Honduras, in foresta, era sempre difficile addormentarsi. Ed ecco allora pagine e una lampadina. Ho letto più lì che in tutto il mio percorso di studi.  I libri sono piedi che portano dove non è possibile andare. Quindi anche i nostri lettori, se ci leggeranno, metteranno piede ad El Paraiso, o in Ciad, e spero anche un po’ di cuore.
Fonte  L'OSSERVATORE LUCANO  
 

mercoledì 25 marzo 2015

NEWS TARSU: requisiti per l’esenzione


Il contribuente deve informare il Comune di eventuali aree esenti dalla TARSU perché l'adempimento riguarda la quantificazione della tassa rifiuti, non il presupposto impositivo: sentenza di Cassazione.
In materia di TARSU, l’ormai ex tassa rifiuti ora sostituita dalla TARI, è sempre il contribuente che deve informare il Comune di tutte le caratteristiche utili alla quantificazione dell’imposta, ad esempio di eventuali superfici non tassabili: questo, anche in presenza di una perizia dei tecnici dell’amministrazione che identifica le aree da sottoporre al tributo e quelle su cui c’è esenzione. Lo stabilisce la sentenza dellaCorte di Cassazione 5047/2015.
Denuncia di esenzione
Il caso riguarda un avviso di accertamente sulla TARSU inviato dal Comune a un’impresa per un’area su cui il contribuente aveva ritenuto superfluo presentare la denuncia di esenzione perché c’era appunto un verbale dei tecnici comunali che lo certificava. La Cassazione ha stabilito che l’impresa avrebbe invece dovuto presentare regolare richiesta di esenzione, perché spetta al contribuente:
«L’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree» che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.
È vero, specifica la Cassazione che in materia fiscale l’onere della prova dei fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria spetta sempre all’Amministrazione, ma tutto cio che invece riguarda la quantificazione dell’imposta deve invece essere provato dal contribuente. E nemmeno il verbale di accesso dei tecnici comunali che identifica le aree sottoposte a tassazione e la relativa destinazione, rende superflua la presentazione della denuncia.
Tassa sui rifiuti


Ricordiamo infine la tassa rifiuti negli ultimi anni ha subito parecchie modifiche normative, per cui la TARSU prima è diventata TIA, poi TARES mentre dallo scorso 2014 si paga la TARI, che insieme alla TASI e all’IMU costituisce la IUC, imposta unica comunale. La sentenza resta comunque di interesse perché sottolinea gli obblighi del contribuente in materia fiscale, che valgono indipendentemente dalle novità normative. (Fonte: la sentenza di Cassazione 5047 del 2015).
 
PMI  - Barbara Weisz 


 

martedì 3 marzo 2015

La Voce degli Anziani : Modello 730 precompilato: il visto di conformità

NOVITÀ IN MATERIA DI REQUISITI, PROCEDURE, CONTROLLI, PER L'ABILITAZIONE AL VISTO DI CONFROMITÀ RELATIVO AL MODELLO 730 PRECOMPILATO: ISTRUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE.

Il debutto del modello 730 precompilato comporta modifiche agli obblighi degli intermediari professionisti dell’assistenza fiscale: tutte le istruzioni per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità sono contenute nell circolare 7/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate. Innanzitutto, il professionista presenta alla Direzione regionale territorialmente competente una preventiva comunicazione contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi in cui esercita l’attività, consegnandola a mano o inviandola per raccomandata o ancora via PEC (Posta Elettronica Certificata).

=> Visto di conformità per professionisti: le novità

REQUISITI DEL PROFESSIONISTA

Possono chiedere l’abilitazione al visto di conformità per il modello 730 precompilato gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, agli elenchi dei periti ed esperti per la sub-categoria Tributi delle Camere di Commercio alla data del 30 settembre 1993 (con diploma di ragioneria o laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio). Il professionista deve anche essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (requisito che non esime dalla presentazine della comunicazione per l’abilitazione al visto di conformità). Se esercità l’attività nell’ambito di un’associazione professionale, può essere abilitato se la stessa possiede i requisiti del possesso di partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica. È comunque sempre il singolo professionista che deve essere autorizzato. Se il professionista si avvale di una società di servizi di cui possiede la maggioranza del capitale, la società deve essere abilitata alla trasmissione telematica e il professionista deve comunque essere titolare di partita IVA.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

La comunicazione deve contenere dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale, partita IVA, domicilio e altri luoghi in cui viene esercitata l’attività professionale, denominazione o ragione sociale e dati anagrafici di soci, componenti del consiglio di amministrazione e se previsto anche dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi di cui intende avvalersi, con indicazione delle specifiche attività che intende affidare. Attenzione: non si può delegare a una società di servizi l’assistenza fiscale per il modello 730 precompilato. Documenti da allegare:
  • copia integrale della polizza assicurativa di cui all’articolo 22 del decreto 164/1999;
  • dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
  • dichiarazione sui requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto 164 del 1999.
Questi ultimi sono:
  • nessuna condanna, anche non definitiva, per reati finanziari (articolo 444 del codice di procedura penale);
  • nessun procedimento penale in fase di giudizio per reati finanziari;
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute di natura contributiva e tributaria;
  • non trovarsi in una delle condizoni penalmente rilevanti ai fini della candidatura alle elezioni regionali, provicniali, comunali;
  • non aver fatto parte di società sottoposte nei cinque anni precedenti a provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 241/1997.
L’abilitazione al rilascio del visto di conformità per il modello 730 precompilato parte dalla data della comunicazione, ferma restando la verifica da parte del Fisco del possesso dei requisiti (è possibile che chiede al professionista chiarimenti o integrazioni). Da sottolineare che l’abilitazione deve avvenire entro la data di apertura della trasmissione del modello 730 precompilato dell’anno in cui presta l’assistenza fiscale (e comunque, per questo 2015, non oltre il 7 luglio). L’elenco dei professionisti abilitati è pubblicato sul sito Internet dell’Afenzia delle Entrate, in modo che il contribuente possa sempre controllare il possesso dei requisiti.

POLIZZE DI ASSICURAZIONE

Cambiano massimali e regole della polizza assicurativa di CAF e professionisti per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale. La soglia del massimale sale a 3 milioni di euro (prima erano 1.032.913,80). La garanzia in caso di visto infedele sul modello 730 è estesa al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al cotnribuente in caso di controllo, sempre che l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. Il massimale della polizza va alzato prima del rilascio del visto di conformità, anche se non è ancora scaduta e la polizza va integrata con la previsione esplicita della copertura per visto infedele sopra descritta. La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento entro cinque anni. Se un porfessionista ha già unapolizza a copertura dei rischi professionali, dovrà integrarla con la copertura prevista per l’assistenza fiscale. Il rinnovo della polizza va sempre inviato in copia alla direzione competenete dell’Agenzia delle Entrate, preferibilmente via PEC. Eventuali variazioni vanno comunicate entro 30 giorni da quando si verificano.

=> Polizza professionale obbligatoria dal 15 agosto

CONTROLLI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista che appone il visto di conformità al 730 precompilato è tenuto a verificare:
  • corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle norme sugli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e icrediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
  • corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Per quanto riguarda in particolare il modello 730 precompilato e ordinario deve verificare:
  • corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (come la Certificazione Unica);
  • attestati degli acconti versati o trattenuti;
  • deduzioni dal reddito non superiori ai limiti di legge e corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  • detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti di legge e corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione e della documentazione esibita;
  • crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione;
  • ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nel la successiva dichiarazione dei redditi.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, fatta eccezione per la verifica della corrispodenza fra reddito da lavoro e Certificazione Unica.

CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

L’Agenzia delle Entrate può chiedere eventuali chiarimenti o documenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla trasmissione della dichiarazione (quindi, per il modello 730 precompilato 2015, fino al 31 dicembre 2017). La novità è che questa richiesta non verrà più rivolta direttamente al contribuentem ma al CAF o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, che dovrà rispondere entro 60 giorni (prima erano 30). Il pagamento delle somme dovute avviene entro 60 giorni, tramite modello F24.

MODELLO 730 PRECOMPILATO SENZA MODIFICHE

Se il contribuente non modifica il modello 730 precompilato e lo presenta direttamente (senza intermediario), oppure tramite il sostituto d’imposta, la dichiarazione non è sottoposta a controlli e non si applicano nemmeno i controlli preventivi necessari in caso di richiesta di rimborso superiore ai 4mila euro per carichi di famiglia o eccedenze delle dichiarazioni precedenti. Se però la dichiarazione è presentata, pur senza modifiche, tramite interdmiario, il CAF o il porfressionista possono essere sottoposti acontrollo formale. Non si applica nemmeno in questo caso, però, il controllo preventivo per i rimborsi sopra i 4mila euro.

=> 730/2015 approvato: controlli e clausole di privacy

VISTO INFEDELE

L’articolo 6 del Decreto Semplificazioni prevede che CAF e professionisti siano responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità. In caso di visto infedele, sono quindi tenuti a pagare un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e di una sanzione del 30%. Attenzione, questa responsabilità è esclusa se l’infedeltà del visto è stata determinata da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Quando riscontrano gli errori, CAF e professionisti avvisao il contribuente entro il 10 novembre per procedere a dichiarazione rettificativa. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF e il professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati. Se il versamento è effettuato entro il 10 novembre, si applica la riduzione di un ottavo del minimo della sanzione. La sanzione è a carico dell’intermediario, l’imposta e gli interesse a carico del contribuente.

SANZIONI

Per violazioni ripetute e particolarmente gravi, l’Agenzia delle Entrate può sospendere la possibilità di rilasciare il visto di confromità per un periodo da uno a tre anni, oppuresospendere il CAF dall’attività fiscale da tre a 12 mesi. Esempi di violazioni gravi: apposizione del visto di conformità su una dichiarazione che contiene dati palesemente ed eccessivamente difformi dalla relativa documentazione, alterazione della scelta del contribuente sulla destinazione del due, del cinque o dell’otto per mille IRPEF, mancanza dell’abilitazione. L’assenza di requisiti oggettivi o soggettivi (esempio: mancanza dell’assicurazine), comporta l’obbligo di rimuovere l’irregolarità in tempi stabiliti dall’amministrazione finanziaria. Se l’intermediario non sana la situazione, viene revocata l’abilitazione. (Fonte: Circolare 7/E Agenzia delle Entrate)
La Voce degli Anziani : Modello 730 precompilato: il visto di conformità: Novità in materia di requisiti, procedure, controlli, per l'abilitazione al visto di confromità relativo al modello 730 precompilato: i...